(ANSA) – ROMA, 28 APR – La Cassazione, con una sentenza in grado di indurre chi ha portato soldi all’estero in maniera illegale a fare accordi di rientro con il fisco, ha infatti deciso che la cosiddetta lista ‘Falciani’ – dal nome di Herve’ Falciani, il dipendente ‘infedele’ della banca svizzera Hsbc che trafugo’ la lista dei clienti per venderla alla Francia – e’ utilizzabile nei processi tributari contro i contribuenti italiani.
Con due sentenze depositate oggi, che costituiscono la prima propaggine di ricorsi dell’amministrazione finanziaria approdati alla Suprema Corte e relativi alla sfilza di evasori messi a nudo dalla lista ‘Falciani’, gli ‘ermellini’ hanno accolto i primi due reclami dell’Agenzia delle Entrate contro la commissione tributaria di Milano che aveva deciso per il ‘no’ all’utilizzo della lista che ha spifferato i movimenti bancari di molti ‘nulla’ o ‘pocotenenti’. Finora i giudici tributari di merito che si erano occupati dalla lista Falciani (in primo grado quelli di Como, in appello quelli di Milano) avevano considerato l’elenco dei correntisti della filiale ginevrina della Hsbc, tra i quali ci sarebbero circa 7500 italiani, inutilizzabile perche’ trafugato. Invece, in base a quanto stabilito dalle sentenze 8605 e 8606 della Sesta sezione civile della Cassazione, utilizzare quei dati non viola lo Statuto del contribuente, ne’ i principi del giusto processo, ne’ entra “in rotta di collisione con il diritto fondamentale alla riservatezza”, ma anzi risponde “all’obiettivo cogente di realizzare una decisa ‘lotta’ ai paradisi fiscali illecitamente costituiti all’estero”. Inoltre l’utilizzabilita’ della ‘lista’, sottolineano gli ‘ermellini’, discende dall’ “esigenza primaria ben rappresentata dall’art. 53 della Costituzione, che si sostanzia nei doveri inderogabili di solidarieta’, primo tra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacita’ contributiva”. Per questo, scrive la Cassazione, sono “utilizzabili nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari acquisiti dal dipendente infedele di un istituto bancario, senza che assuma rilievo l’eventuale reato commesso dal dipendente stesso e la violazione del diritto alla riservatezza dei dati bancari (che non gode di tutela nei confronti del fisco)”. “Spettera’ quindi al giudice di merito – conclude la massima stilata dalla Sezione tributaria della Suprema Corte – in caso di contestazioni fiscali mosse al contribuente, valutare se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro con le difese del contribuente”. La lista ‘Falciani’ risale al periodo 2006-2007. Il verdetto dei supremi giudici e’ stato emesso dal collegio presieduto da Mario Cicala, relatore Roberto Giovanni Conti, in materia di accertamento Irpef e Ilor nei confronti di Carlo Federico B. che aveva ricevuto un avviso di contestazione e sanzione per omessa dichiarazione nell’anno 2006 del modello Rw della dichiarazione dei redditi riservato a chi ha capitali all’estero. (ANSA).